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L. 25 ottobre 1977, n. 881

 

Ratifica ed esecuzione del patto in ternazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966

 

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966: a) patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; b) patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; c) protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

2. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 27, 49 e 9 degli atti stessi.

3. L'espressione, arestation ou détention illegales» contenuta nel paragrafo 5 dell'articolo 9 del patto relativo ai diritti civili e politici, deve essere interpretata come riferita esclusivamente agli arresti o detenzioni contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 dello Stesso articolo 9.

4. L'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 del patto relativo ai diritti civili e politici «Si postérieurement à cette infraction, la loi prevoit l'application d'une peine plus légère, le delinquant doit en bénéficier» deve essere interpretata come riferita esclusivamente alle procedure ancora in corso. Conseguentemente, un individuo già condannato con sentenza passata in giudicato non potrà beneficiare di una legge, che posteriormente alla sentenza stessa, prevede la applicazione di una pena più lieve.

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

PREAMBOLO

Gli Stati parti del presente Patto, considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; riconosciuto che questi diritti derivanno dalla dignità inerente alla persona umana; riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici; considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo;

considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto; hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA

Articolo 1

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

PARTE SECONDA

Articolo 2

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

3. I Paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel Presente Patto.

3. I Paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel Presente Patto.

Articolo 3

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.

Articolo 4

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell'assicurare il godimento dei diritti in conformità del presente Patto, lo Stato potrà assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica.

Articolo 5

1. Nessuna disposizione del Presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso.

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce in minor misura.

PARTE TERZA

Articolo 6

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.

2. Le misure che ciascuno degli Stati parti del presente Patto dovrà prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l'elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.

Articolo 7

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:

a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:

i) un equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devo no essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro;

ii) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità delle disposizioni del presente Patto;

b) la sicurezza e l'igiene del lavoro;

c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali;

d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.

Articolo 8

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire:

a) il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall'organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. L'esercizio di questo diritto non può essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;

b) il diritto del sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi;

c) il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;

d) il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità delle leggi di ciascun Paese.

2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione pubblica.

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

Articolo 9

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che:

1. La protezione e l'assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.

2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.

3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantili e sarà vietato e punito dalla legge.

Articolo 10

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che:

1. La protezione e l'assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.

2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.

3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantili e sarà vietato e punito dalla legge.

Articolo 11

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.

2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie:

a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle risorse naturali;

b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei Paesi importatori quanto dei Paesi esportatori di derrate alimentari.

Articolo 12

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.

2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini:

a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli;

b) il miglioramento di tutti gli aspetti della igiene ambientale e industriale;

c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere;

d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia.

Articolo 13

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

2. Gli Stati parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:

a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;

b) l'istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;

c) l'istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;

d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso;

e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato.

Articolo 14

Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o in altri territori soggetti alla sua giurisdizione, l'obbligatorietà e la gratuità della istruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il principio dell'istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.

Articolo 15

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:

a) a partecipare alla vita culturale;

b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;

c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore.

2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.

4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

PARTE QUARTA

Articolo 16

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.

2. a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformità alle disposizioni del presente Patto.

b) Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti specializzati copia dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di detti istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.

Articolo 17

1. Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio economico e sociale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati.

2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscano sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.

3. Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento preciso alle informazioni già date.

Articolo 18

In virtù delle competenze ad esso conferite dallo Statuto delle Nazioni Unite nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Consiglio economico e sociale può concludere accordi con gli istituti specializzati, ai fini della presentazione da parte loro di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto delle disposizioni del presente Patto che rientrano nell'ambito delle loro attività. Questi rapporti possono includere ragguagli circa le decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi competenti degli istituti specializzati in merito a tale attuazione.

Articolo 19

Il Consiglio economico e sociale può trasmettere alla Commissione dei diritti dell'uomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni di ordine generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti dell'uomo presentati dagli Stati in conformità agli articoli 16 e 17 e i rapporti concernenti i diritti dell'uomo, presentati dagli istituti specializzati in conformità all'articolo 18.

Articolo 20

Gli Stati parti del presente Patto e gli istituti specializzati interessati possono presentare al Consiglio economico e sociale osservazioni su qualunque raccomandazione d'ordine generale fatta in base all'articolo 19 o su qualunque menzione di una raccomandazione d'ordine generale che figuri in un rapporto della Commissione dei diritti dell'uomo in un documento menzionato in tale rapporto.

Articolo 21

Il Consiglio economico e sociale può presentare di quando in quando all'Assemblea generale rapporti contenenti raccomandazioni di carattere generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati parti del presente Patto e dagli istituti specializzati sulle misure prese e sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

Articolo 22

Il Consiglio economico e sociale può sottoporre all'attenzione di altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli istituti specializzati competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione risultante dai rapporti menzionati in questa parte del presente Patto, che possa essere utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sull'opportunità di misure internazionali idonee a contribuire all'efficace progressiva attuazione del presente Patto.

Articolo 23

Gli Stati parti del presente Patto convengono che le misure di ordine internazionale miranti all'attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni, l'adozione di raccomandazioni, la prestazione di assistenza tecnica e la organizzazione, di concerto con i governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni tecniche a fini di consultazione e di studio.

Articolo 24

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

Articolo 25

Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli: a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti; b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori; c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.

Articolo 26

Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

Articolo 27

In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.

PARTE QUARTA

Articolo 28

1. È istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come «il Comitato»). Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.

2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbono essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo. Sarà tenuto conto dell'opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.

3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.

Articolo 29

1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggano le qualità stabilite all'articolo 28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto.

2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa. 3. La stessa persona può essere designata più di una volta.

Articolo 30

1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto.

2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità all'articolo 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del Presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione.

4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parti del presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede della Organizzazione. In tale riunione, per la quale il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti del presente Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengano il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.

Articolo 31

1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un'equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.

Articolo 32

1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 30.

2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto. 

Articolo 33

1. Se a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro.

2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.

Articolo 34

1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità all'articolo 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati in conformità all'articolo 29, per ricoprire il seggio vacante.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica agli Stati del presente Patto. L'elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.

3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all'articolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo. 

Articolo 35

I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato. 

Articolo 36

Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto. 

Articolo 37

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunionedel Comitato nella sede dell'Organizzazione.

2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno.

3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. 

Articolo 38

Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale o coscienzioso. 

Articolo 39

1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, fra l'altro, le disposizioni seguenti:

a) il quorum è di dodici membri;

b)le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti. 

Articolo 40

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti:

a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti;

b) successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.

2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscano sull'applicazione del presente Patto.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.

4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico e sociale tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto.

5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 41

1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:

a) se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili;

b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro Stato interessato;

c) il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi;

d) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse;

e) salvo quanto stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto;

f) in ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente;

g) gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme;

h) il Comitato deve presentare un rapporto entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b):

i) se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;

ii) se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati vengono allegati al rapporto. Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati parti interessati.

2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuto dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 42

1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all'articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parti interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare una commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui innanzi come «la Commissione»). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto;

b) la Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l'accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi.

2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all'articolo 41.

3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno.

4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.

5. Il segretariato previsto all'articolo 36 presta i suoi servigi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo.

6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente.

7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati:

a) se la Commissione non è in grado di completare l'esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l'esame della questione medesima;

b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si e pervenuti;

c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonché le proprie considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell'affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati;

d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera c), gli Stati parti interessati entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione.

8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all'articolo 41.

9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del presente articolo. 

Articolo 43

I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hocche possano essere designate ai sensi dell'articolo 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi, e le immunità delle Nazioni Unite. 

Articolo 44

Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel Lampo dei diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati e non impediscono agli Stati parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro. 

Articolo 45

Il Comitato, tramite il Consiglio economico e sociale presenta ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività.

PARTE QUINTA

Articolo 46

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

Articolo 47

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali. 

PARTE SESTA

Articolo 48

1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.

2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione. 

Articolo 49

1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione. 

Articolo 50

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali. 

Articolo 51

1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti pr gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato. 

Articolo 52

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:

a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 48;

b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 51.

Articolo 53

1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 48. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Patto, che è stato aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966.

Protocollo facoltativo relativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

Gli Stati parti del Presente Protocollo, considerato che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto relativo ai diritti civili e politici (indicato di qui innanzi come «il Patto») e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato dei diritti dell'uomo, istituito ai sensi della parte quarta del Patto (di qui innanzi indicato come «il Comitato) il potere di ricevere e di esaminare secondo quanto è previsto nel presente Protocollo, comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto, hanno convenuto quanto segue: 

Articolo 1

Ogni Stato parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo. 

Articolo 2

Salvo quanto è stabilito all'articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto è stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una comunicazione scritta al Comitato affinché la esamini. 

Articolo 3

Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le disposizioni del Patto. 

Articolo 4

1. Salvo quanto è stabilito all'articolo 3, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo all'attenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto.

2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione. 

Articolo 5

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte ad esso fatte pervenire dall'individuo e dallo Stato parte interessato.

2. Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato che:

a) la stessa questione non sia già in corso di esame in base a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico;

b) l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse.

4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte interessato e all'individuo. 

Articolo 6

Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all'articolo 45 del Patto un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo. 

Articolo 7

In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della risoluzione 1514 (XV) approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dei loro istituti specializzati. 

Articolo 8

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato il Patto.

2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo o che vi abbiano aderito del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione. 

Articolo 9

1. Purché il Patto sia entrato in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione. ------------------------

Articolo 10

Le disposizioni del presente protocollo si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali. 

Articolo 11

1. Ogni Stato parte del presente Protocollo potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Protocollo, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Protocollo.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolati per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato. 

Articolo 12

1. Ogni Stato parte potrà denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto tre mesi dono la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

2. La denuncia non impedirà che le disposizioni del presente Protocollo continuino ad applicarsi a qualsiasi comunicazione presentata in base all'articolo 2 prima della data in cui la denuncia stessa avrà effetto. 

Articolo 13

Indipendentemente dalle notifiche ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 8 del presente Protocollo il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto:

a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 8;

b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all'articolo 9 e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 11;

c) delle denunce fatte in conformità all'articolo 12. 

Articolo 14

1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all'articolo 48 del Patto. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo, che è stato aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966.

 
 

 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO

(Dichiarazione di New York 1959)

ONU, New York -Novembre 1959

 

PREAMBOLO

Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana, e che essi si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;

Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, d'origine nazionale o sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra condizione;

Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita;

Considerato che la necessità di tale particolare protezione è stata la Dichiarazione del 1924 sui diritti del fanciullo ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come anche negli statuti degli Istituti specializzati e delle Organizzazioni internazionali che si dedicano al benessere dell'infanzia;

Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinché esso abbia una infanzia felice e possa godere, nella interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurare il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi:

 Principio primo:

il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia.

Principio secondo:

il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico intellettuale morale spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve essere del fanciullo.

Principio terzo:

il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità.Principio quarto:il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre, le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate.

Principio quinto:

il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione.

Principio sesto:

il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. E' desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli.

Principio settimo:

il fanciullo ha diritto a una educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.

Principio ottavo:

in tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso.

Principio nono:

il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell'attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale, o morale.

Principio decimo:

il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.

 

CONVENZIONE INTERNAZIONALE

SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

I DIRITTI DEL FANCIULLO

Gli Stati della presente Convenzione

 

Considerato che, in conformità ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo,

tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in una ampia libertà,

riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti Internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano tutte le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione,

ricordato che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a misure speciali di protezione e d assistenza,

convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità,

riconosciuto che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione,

considerato che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella società, ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà,

tenuto presente che la necessità di accordare speciale protezione al fanciullo è stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Fanciullo del 1942 e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (in particolare negli articoli 23 e 24) e nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (in particolare nell'articolo 10) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo della protezione dell'infanzia,

tenuto presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1959, "il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita",

richiamate le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione al benessere dell'infanzia con particolare riferimento all'affidamento e all'adozione su piano nazionale ed internazionale (risoluzione 41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986), dell'insieme di regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile ("Regole di Bejing" risoluzione 40/33 dell'Assemblea generale del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di conflitto armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea generale, del 14 dicembre 1974),

riconosciuto che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione,

riconosciuta l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

 

Hanno convenuto quanto segue:

 

PARTE PRIMA

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.

Articolo 2

1. Gli stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione.

2. Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione.

2. Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere legislativo e amministrativo.

3. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene e per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa e d'altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse di cui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano le responsabilità, i diritti ed i doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri della famiglia allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a quest'ultimo, in modo consono alle sue capacità evolutive, l'orientamento ed i consigli necessari all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.

2. Gli Stati parti si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito.

2. Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi diritti in conformità alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare in quelle situazioni in cui il fanciullo si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.

Articolo 8

1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciute per legge, senza interferenze legali

2. Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita la sua identità.

Articolo 9

1. Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, salva la possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione all'autorità giudiziaria in conformità alla leggi ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria nell'interesse superiore del fanciullo.

2. In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare al dibattimento e di esporre le loro ragioni.

3. Gli Stati parti debbono rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo.

4. Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato parte, quali la detenzione, la reclusione, l'esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta, fornirà ai genitori, al fanciullo o, all'occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri della famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole al benessere del fanciullo. Gli Stati parti devono accertarsi inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti di per sé alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità all'obbligo che incombe agli stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, qualunque richiesta presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verrà presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario e sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i membri della loro famiglia.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedano in Stati diversi deve avere il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A tal fine, e in conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel loro paese. Il diritto di lasciare qualsiasi paese può essere oggetto alle restrizioni previste dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e che risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti devono adottare le misure le misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli ed il loro mancato rientro (nei paesi d'origine).

2. A tal fine, gli Stati parti promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione agli accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.

2. A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a prescindere dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezza scelto dal fanciullo.

2. l'esercizio di questo diritto può essere sottoposto a talune restrizioni, che però siano soltanto quelle previste dalla legge e quelle necessarie:

a) al rispetto dei diritti e della reputazioni altrui b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica.

Articolo 14

1. Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto sopramenzionato in modo consono alle sue capacità evolutive.

3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere sottoposta solo a quelle limitazioni di legge necessarie a proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la moralità pubblica, e le libertà ed i diritti fondamentali altrui.

 Articolo 15

1. Gli stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:

a) a partecipare alla vita culturale;

b) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia autore.

2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.

4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

Articolo 16

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.

2. a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformità alle disposizioni del presente Patto;

b) il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti specializzati copie dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano membri di detti istituti specializzati, in quanto tali, rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.

Articolo 17

1. Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio economico e sociale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e istituti specializzati interessati.

2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscano sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.

3. Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento preciso alle informazioni già date.

Articolo 18

1. Gli Stati parti si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento del principio secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del bambino. La responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire il suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o, all'occorrenza, ai tutori. Nell'assolvimento del loro compito essi debbono venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti devono fornire un'assistenza adeguata ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle loro responsabilità in materia di allevamento del fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza all'infanzia.

3. Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare che i fanciulli i cui genitori svolgano un'attività lavorativa abbiano il diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla vigilanza dell'infanzia, se in possesso degli appositi requisiti per usufruirne.

Articolo 19

1. Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre è sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura.

2. Tali misure protettive comprenderanno, all'occorrenza, procedure efficaci per l'istituzione di programmi sociali miranti a fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato, non chè per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, di trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì comprendere procedure d'intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Un fanciullo che venga privato, permanentemente o temporaneamente del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa essere lasciato in tale ambiente, avrà diritto a speciale protezione e assistenza da parte dello stato.

2. gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di cura ed assistenza alternativa in conformità alla loro legislazione nazionale.

3. Tale assistenza alternativa può comprendere, tra l'altro, l'affidamento, la "kafala" prevista dalla legge islamica, l'adozione o, in caso di necessità, la sistemazione in idonee istituzioni per l'infanzia. Nella scelta di queste soluzioni, si terrà debito conto della necessità di garantire una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati parti che riconoscono e/o autorizzano il sistema dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia e devono:

a) assicurare che l'adozione del bambino venga autorizzata solo dalle autorità competenti che verifichino, in conformità alla legge ed alle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti ed attendibili, che l'adozione possa aver luogo tenuto conto della situazione del fanciullo rispetto ai ganitori, ai parenti ed ai tutori e che, all'occorrenza, le persone interessate abbiano dato il loro assenso consapevole all'adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni e consiglinecessari in materia;

b) riconoscere che l'adozione in un altro paese può essere considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora questi non possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva nel proprio paese d'origine, o non possa trovare nel suddetto paese un'altra soddisfacente sistemazione;

c) assicurare, in caso di adozione in un altro paese che il fanciullo fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle esistenti nel caso di adozione a livello nazionale;

d) prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell'adozione in un altro paese, la sistemazione del fanciullo non comporti un lucro finanziario illecito per quanti vi siano implicati;

e) perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni sforzo in questo contesto per garantire che la sistemazione del fanciullo in un altro paese venga seguita dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire al fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato o che sia considerato rifugiato in virtù delle leggi e procedure internazionali o interne, che sia solo o accompagnato da dai genitori o da qualsiasi altra persona, la fruizione di un'adeguata protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi ai diritti umani o di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parte.

2. A tal fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili condizioni e epr rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati nè i genitori, nè alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base ai principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di cui fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione, temporaneamente o permanentemente dell'ambiente familiare.

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che si prendano cura di lui.

3. In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, l'assistenza fornita in conformità al paragrafo 2 sarà gratuita, ogni qualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciullo , e sarà intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre ed usufruire di istruzione, addestramento, cure sanitarie, servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale.

4. Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della cooperazione internazionale lo scambio di informazioni adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive, del trattamento medio, psicologico e funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonchè l'accesso a questi dati, allo scopo di consentire agli Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la loro esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei piu' alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate per:

a) ridurre il tasso di mortalità neonatale ed infantile;

b) garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche, con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base;

c) combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base, mediante, tra l'altro, l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto conto dei rischi di inquinamento ambientale;

d) garantire approppriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;

e) garantire che tutti i membri della società, in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni;

f) sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratic he tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.

4. Gli Stati parti s'impegnano a promuovere e ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire pregressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorita' competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale, il diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi altra circostanza relativa alla sua sistemazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, nonche' delle assicurazioni sociali, e devono prendere misure necessarie perche' questo diritto venga pienamente realizzato in conformità alla loro legislazione interna.

2. Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo e delle persone responsabili del suo mantenimento nonche' di ogni altra considerazione pertinente in materia per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciullo o a suo nome.

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. I genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilita' di assicurare, nei limiti delle loro possibilita' e delle loro disponibilita' finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione di questo diritto e, in caso di necessita', devono fornire un'assistenza materiale e programmi di supporto in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio .

4. Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilita' di garantire il sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilita' finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio territorio che all'estero . In particolare, allorquando la persona avente una responsabilita' finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso, gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonche' la stipula di trattati in materia e l'adozione di altri appropriati strumenti.

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva e piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunita', devono in particolare:

a) rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;

b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l'introduzione della gratuita' dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza finanziaria nei casi di necessità;

c) rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità con ogni mezzo appropriato;

d) rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;

e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.

2. Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignita' umana del fanciullo ed in conformità alla presente Convenzione.

3. Gli Stati parti devono promuovere e favorire la cooperazione internazionale in material di educazione, in particolare al fine di contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel mondo intero e facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento. A tale proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare considerazione.

Articolo 29

1. Gli Stati parti concordano sul fatto che l'educazione del fanciullo deve tendere a:

a) promuovere lo sviluppo della personalita' del fanciullo, dei suoi talenti, delle due attitudini mentali e fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialità;

b) inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;

c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui origianrio e delle civiltà diverse dalla propria;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone di origine autoctona;

e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 deve essere interpretata quale interferenza nella libertà degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative, a condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'istruzione impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dello Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare la religione o di avvalersi della propria vita culturale, di professare o praticare la religione o di avvalersi della propria lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo .

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposot ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti devono rispettare e pro;uovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione di adeguate attività di natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per garantire l'applicazione di questo articolo. A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parti devono in particolare:

a) fissare l'età minima per essere ammessi ad un impiego;

b) stabilire un'appropriata disciplina in materia di orario e di condizioni di lavoro;

c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva applicazione di questo articolo.

Articolo 33

Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tal fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata su piano nazionale, bilaterale e multilaterale, per prevenire:

a) l'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività sessuali illecite;

b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite;

c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.

Articolo 35

Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata su piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.

Articolo 36

Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del suo benessere.

Articolo 37

Gli Stati parti s'impegnano a garantire che:

a) nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; né la pena capitale, né l'ergastolo senza posibilità di liberazione debbano venire irrogati per reati commessi da persone in età inferiore ai 18 anni;

b) nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà illegalmente o arbitrariamente. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente come misura estrema, e per il periodo più breve possibile.

c) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba essere trattato con umanità e rispetto per la dignità umana, e secondo modalità che tengano conto delle persone della sua età. In particolare qualsiasi fanciullo privato della libertà deve essere detenuto separato dagli adulti, a meno che la soluzione contraria non sia considerata preferibile nell'interesse superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e visite, salvo circostanze particolari.

d) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere il diritto di potersi prontamente avvalere dell'assistenza legale o di qualsiasi altra natura, nonché del diritto di contestare la legittimità di tale privazione di libertà davanti ad un tribunale o un'altra autorità competente, indipendente e imparziale, e il diritto ad una rapida decisione sul suo caso.

Articolo 38

1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario applicabili nei casi di conflitto armato e la cui tutela si estenda ai fanciulli.

2. Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna persona in età inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte alle ostilità.

3. Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi persona che abbia compiuto il 15mo anno di età ma non ancora il 18mo e si sforzeranno di dare la precedenza ai più anziani.

4. In conformità all'obbligo che loro incombe in virtù del diritto internazionale di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.

Articolo 39

Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ad essere trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso di dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali altrui, e che tenga conto della sua età, nonchè dell'esigenza di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli assumere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali, gli Stati parti devono garantire in particolare che:

a) nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole di aver infranto la legge penale a causa di atti o omissioni che non erano proibiti dal diritto nazionale o internazionale nel momento in cui furono commessi;

b) qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la legge abbia almeno le seguenti garanzie:

I. essere considerato innocente fino ache la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata;

II. essere sollecitamente e direttamente informato delle accuse a suo carico, o all'occorrenza, tramite i suoi genitori o tutori, ed avere l'assistenza legale o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua difesa;

III. avere la propria causa istruita senza indugi da un organo giudiziario o da un'autorità competente, indipendente e imparziale, in un'udienza equa e conforme alla legge, in presenza del legale o con altra adeguata assistenza, a meno che ciò non sia considerato contrario all'interesse superiore del fanciullo, ed in particolare, in ragione della sua età o condizione, non chè di quella dei suoi genitori o tutori;

IV. non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole, interrogare o far interrogare i testimoni a carico, ed ottenere la comparizione e la deposizione dei testimoni a discarico, in condizioni di uguaglianza;

V. se considerato colpevole di aver infranto la legge penale, presentare appello contro tale pronunciamento e qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso un'istanza giuridica o a un'attività competente, indipendente e imparziale di grado più elevato, come stabilito dalla legge;

VI. avvalersi dell'assistenza gratuita di un'interprete, qualora non sia in grado di parlare o di comprendere la lingua utilizzata;

VII. avere il pieno rispetto della sua "privacy" in tutte le fasi del procedimento.

3. Gli Stati parti devono cercare di promuovere l'adozione di leggi, procedure, l'insediamento di autorità e di istituzioni riguardanti in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale, e in particolare si impegnano a:

a) fissare un'età minima al di sotto della quale i fanciulli devono essere considerati non capaci di infrangere la legge penale;

b) adottare misure, ogniqualvolta risulti possibile ed auspicabile, per trattare i casi di tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione che il diritto umano e le garanzie legali siano pienamente rispettati.

4. Saranno previste norme relative alla tutela, all'orientamento e alla supervisione, alla consulenza, all'affidamento familiare, a programmi di formazione educativa generale, professionale nonché a soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine di garantire che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al reato commesso.

Articolo 41

Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudicherà il dettato di qualsiasi normativa che risulti più favorevole alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:

a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure

b) nel diritto internazionale in vigore in quello Stato

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della Convenzione, in modo attivo ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù della presente Convenzione, sarà istituito un Comitato sui diritti del fanciullo, che svolgerà le funzioni qui sotto indicate.

2. Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla presente Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di un'equa ripartizione geografica nonché dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base di una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare una persona tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non oltre 6 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi dalla data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati parti con l'invito a sottoporgli i rispettivi nominativi entro due mesi. Il Segretario generale preparerà quindi una lista in ordine alfabetico delle persone designate con l'indicazione degli Stati parti che le hanno designate e la sottoporrà agli Stati parti della Convenzione.

5. L'elezione sarà effettuata nel corso di una riunione degli Stati parti convocata dal Segterario generale nella sede delle Nazioni Unite. Alla riunione, per la validità della quale si richiede il quorum dei due terzi degli Stati parti, risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto il più alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti.

6. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. Il mandato di cinque membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.

7. In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni, o di suo impedimento ad assolvere il proprio compito per qualsiasi altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro provvederà a designare un'altro esperto tra i propri cittadini fino alla scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunini del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo appropriato deciso dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione l'anno. La durata delle sessioni del Comitato è fissata e modificata, se necessario, da una riunione degli Stati parti della presente Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea generale.

10 bis. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornirà il personale necessario ed i locali atti ad assicurare l'efficace adempimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.

11. (Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale) oppure (Gli Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato nell'adempimento delle loro funzioni).

12. (Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso il rimborso alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di questo articolo).

Articolo 44

1. Gli Stati parti s'impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da essi adottate per applicare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi compiuti nella realizazione di questi diritti;

a) entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati interessati;

b) successivamente ogni cinque anni;

2. I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori e le eventuali difficoltà che impediscono agli Stati parti di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti che consentano al Comitato di avere un'idea precisa in merito all'attuazione della Convenzione in quel paese.

3. Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo non è tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi del paragrafo I/b a ripetere le informazioni di base precedentemente fornite.

4. Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore informazione relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottoporrà all;Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite il Consiglio economico e sociale, ogni due anni, rapporti sulle proprie attività.

6. Gli Stati parti s'impegneranno a garantire un'ampia diffusione ai loro rapporti nel proprio paese.

Articolo 45

Allo scopo di promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo disciplinato della Convenzione medesima:

a) Le agenzie specializzate, l'UNICEF ed altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione facenti capo al loro mandato. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate, l'UNICEF e qualsiasi altro organismo competente che riterrà appropriato a fornire pareri sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza. Esso può invitare le agenzie specializzate e l'UNICEF a sottoporgli rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza.

b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene opportuno, alle agenzie specializzate, all'UNICEF e ad altri organismi competenti qualsiasi rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o indichi un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi su questa richiesta o indicazioni;

c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo nome studi su temi specifici relativi ai diritti del fanciullo; d) Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni in ordine generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente agli eventuali commenti degli Stati parti.

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo 48 La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per lo Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati parti chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Qualora nei quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronunci a favore di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Qualsiasi emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 di questo articolo entra in vigore una volta approvato dall'Assemblea ed accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti della presente Convenzione.

3. Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento vincola quegli Stati che lo abbiano accettato, mentre gli altri Stati restano vincolati dalle disposizioni della Convenzione e da qualsiasi emendamento essi abbiano accettato.

Articolo 51

1. Il Segretario generale riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al momento della ratifica o dell'adesione.

2. Non sarà consentita una riserva incompatibile con l'oggetto e gli scopi della presente Convenzione.

3. Le riserve possono ed essere ritirare in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati parti. Tale notifica avrà effetto alla data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 52

Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

Articolo 53

Il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione.

Articolo 54

La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 
 
 

 

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Preambolo Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni; L'ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8 Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11 1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. 2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. 3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29 1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30 Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.